Chiarimenti per l'applicazione del DM 14.01.2008

Con la circolare del 5 agosto 2009 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2009 il Ministero aveva fornito i chiarimenti sulla fine del regime transitorio per l’applicazione del D.M. 14 gennaio 2008.
Il Regime transitorio, durate il quale era possibile l’applicazione delle norme tecniche previgenti, è cessato il 1° luglio 2009 in base alle disposizioni della Legge 24 giugno 2009, n. 77.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con Circolare 11 dicembre 2009 (G.U. n. 297 del 22-12-2009), ha fornito ulteriori considerazioni esplicative sull’applicazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni DM 14 gennaio 2008, in particolare per le opere realizzate da privati.
La recente circolare chiarisce che, per tali opere, la condizione da rispettare per l’utilizzo della normativa previgente e il DM 14 gennaio 2008, è quella dell’avvenuto deposito entro la data del 30 giugno 2009 della documentazione di cui agli articoli 65 e 93 del DPR 380/01.
Un secondo aspetto, sempre riferito a lavori di natura privatistica, riguarda il caso di varianti in corso d’opera.
Viene precisato che l’elemento discriminante è la presenza di “modifiche sostanziali dell’organismo architettonico che implichino un sostanziale mutamento del comportamento statico globale dell’opera”.
In tal caso dovranno essere applicate integralmente le nuove norme tecniche di cui al DM 14 gennaio 2008, effettuando con le nuove norme tecniche una verifica di ‘‘congruenza tecnicà’ del progetto variato, ovvero una  nuova  progettazione strutturale dell’intero organismo costruttivo.
Anche in tali casi, comunque, la previgente normativa potrà continuare ad essere utilizzata se il progetto di variante, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 93 del DPR 380/01, sia stato depositato entro il 30 giugno 2009.
La Circolare sottolinea che e’ compito del progettista strutturale dell’opera valutare se sussistono o meno le condizioni per definire ‘‘sostanziale’’ la variante, con le implicazioni sopra riportate.


Come sempre, il legislatore non è molto chiaro. Infatti, prima dice che è possibile applicare la vecchia normativa stabilendo (lo strutturista) se la variante in corso d'opera è sostanziale; successivamente asserisce che si applicheranno le normative precedenti qualora anche la variante sia stata depositata entro e non oltre il 30.06.2009.

A rigore di logica, se il legislatore parla di stabilire se le varianti sono essenziali o meno, è chiaro che vale la prima ipotesi, almeno per noi scriventi e per molti genio civili di italia con cui ci si è confrontati.

Pertanto, in definitiva, il nostro parere è che qualora lo strutturista ritenga che le varianti siano non essenziali, cioè non implicano modificazioni importanti al modello strutturale (ad esempio la sostituzione di una copertura in c.a. con una in lamellare) si potranno appicare le norme in vigore al momento del deposito del progetto.

Facendo un esempio, sempre a nostro parere, se un progetto è stato depositato il 27.06.2009 e il calcolo è stato eseguito con il DM 2005, una variante in corso d'opera del 12.01.2010 (quindi si presuppone che le opere non vengono ancora ultimate... anzi sono ancora in atto e le varianti non ancora vengono eseguite - NON POSSONO ESSERE ESEGUITE) sarà effettuata con lo stesso decreto ministeriale se riguarda modifiche strutturali non essenziali.