Verifica delle strutture di un fabbricato per civile abitazione.
Il fine della presente relazione di calcolo è la verifica nel complesso delle strutture del fabbricato in oggetto e soprattutto la verifica del comportamento dinamico e statico dello stesso in considerazione di opere realizzate in difformità dal permesso di costruire. Tali opere consistono semplicemente nella realizzazione di una copertura di pochi centimetri più alta sul colmo e di una verandina di affaccio su un terrazzino.
Ciò, evidentemente, non ha comportato, al fine sismico, nessuna variazione della capacità portante delle strutture d'origine. Tra l'altro ciò è a rigore confermato dagli ultimi terremoti che la struttura è stata perfettamente in grado di assorbire.
Vengono riportate di seguito due viste assonometriche contrapposte, allo scopo di consentire una migliore comprensione della struttura oggetto della presente relazione:
2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO












Le fasi di analisi e verifica della struttura sono state condotte in accordo alle seguenti disposizioni normative, per quanto applicabili in relazione al criterio di calcolo adottato dal progettista, evidenziato nel prosieguo della presente relazione:

Legge 5 novembre 1971 n. 1086 (G. U. 21 dicembre 1971 n. 321)
”Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”

Legge 2 febbraio 1974 n. 64 (G. U. 21 marzo 1974 n. 76)
”Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”
Indicazioni progettive per le nuove costruzioni in zone sismiche a cura del Ministero per la Ricerca scientifica - Roma 1981.

C.N.R. n. 10024/1986
”Analisi di strutture mediante elaboratore. Impostazione e Redazione delle relazioni di calcolo”













D. M. LL.PP. 11 marzo 1988 (G.U. 1 giugno 1988 n.127 - Suppl. Ord.)
”Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.”

Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti 14 settembre 2005 (G. U. 23 settembre 2005, n. 222 - Suppl.Ord.)
“Norme tecniche per le Costruzioni”

inoltre, per quanto non espressamente previsto nel D.M. 14 settembre 2005 si è fatto riferimento a:

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274 (G. U. 8 maggio 2003 n. 127 Suppl. Ord. n.72) e s.m.i.
“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”