I CONTRIBUTI A INARCASSA AUMENTERANNO DEL 50% (da Aster ingegneria)



Alla riduzione degli ONORARI provocata, per forza, della Riforma Bersani (nel solo settore dei lavori pubblici) si aggiunge questa mannaia di INARCASSA (preoccupata ovviamente dellea riduzione del reddito provocata anche dalla Riforma Bersani stessa) che ci portera' a pagare un contributo soggettivo del 15% anziche' l'attuale 10% e un contributo integrativo del 4% anziche' del 2%. Inoltre la pensione sara' calcolata sulla base dei 30 migliori redditi (cioe' quasi tutti).

Le modifiche sono in tutto otto e prendono avvio dal 2008.

MODIFICA 1: aumento massimo di cinque punti dell’aliquota di contribuzione soggettiva, dal 10% al 15%: 2 punti nel 2008, 1 punti nel 2009, 1 punto nel 2010, 1 punto nel 2010.

MODIFICA 2: aumento di 2 punti dell’aliquota di contribuzione integrativa, dal 2% al 4%.

MODIFICA 3: estensione del periodo di riferimento per il calcolo del reddito medio pensionabile fino a considerare a regime i migliori 30 redditi di tutta la vita lavorativa, con aumento della base di calcolo di 1 anno per ogni anno, dal 2010.

MODIFICA 4: raddoppio del contributo soggettivo minimo e “sganciamento” delle pensioni minime unitamente a : - eliminazione del contributo integrativo minimo; - aumento del periodo di contribuzione ridotta (da 3 a 5 anni); - attribuzione in sede di determinazione del reddito medio pensionabile, del reddito limite per coloro che pagano solo il minimo ad eccezione di coloro che, non usufruendo delle agevolazione previste per i giovani, dichiarino un reddito professionale inferiore al doppio del contributo soggettivo minimo, per i quali il reddito limite è pari a quello effettivamente dichiarato.

MODIFICA 5: riduzione della pensione di anzianità in funzione dell’età per eguagliare la riserva matematica a quella della pensione di vecchiaia.

MODIFICA 6: aumento del periodo di contribuzione ridotta per i giovani da 3 a 5 anni con abbattimento del contributo fino ai 35 anni singolarmente considerata rispetto la modifica 4): - 5 anni di gradualità per l’agevolazione sui contributi minimi: un terzo per i primi 3 anni ed un mezzo per gli altri due; - per l’eccedenza il 50% del contributo dovuto.

MODIFICA 7: aumento del requisito contributivo sia per le pensioni di vecchiaia (da 30 a 35 anni) sia per le pensioni di anzianità da 35 a 40 anni per coloro che alla data di entrata in vigore della modifica hanno maturato una anzianità contributiva inferiore ai 20 anni, conseguita anche mediante riscatto/ricongiunzione dei periodi antecedenti 01.01.2008 o hanno un'età anagrafica inferiore ai 55 anni.

MODIFICA 8: aumento della percentuale di calcolo dal 60% all’80% per le pensioni indirette e di reversibilità limitatamente alla quota di pensione annua lorda percepita dal de cuius in caso di reversibilità o risultante da calcolo in caso di indiretta fino ad € 20.000; per l’eventuale quota eccedente rimane invariata la percentuale di cui sopra al 60%. Rimane inoltre invariata la percentuale del 20% per la quota di pensione indiretta/reversibilità spettante ai figli minorenni o maggiorenni inabili a proficuo lavoro fino ad un massimo del 100%.